Testo della Legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI GENITORI E
AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche al codice civile
L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 155 (Provvedimenti riguardo ai figli). - Anche in caso di separazione personale dei genitori il
figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi,
di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione
personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento
all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori
restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i
tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo
con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione
dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i
figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo
conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la
decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i
genitori esercitino la potestà separatamente.
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Legge n° 54 del 2006 sull'affidamento condiviso dei figli
di Stato italiano
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