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Legge n° 54 del 2006 sull'affidamento condiviso dei figli
di Stato italiano
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Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando
sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone
l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore
previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il
giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei
provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96
del codice di procedura civile.
Art. 155-ter (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli). - I genitori hanno
diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli,
l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura
e alla modalità del contributo.
Art. 155-quater (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - Il
godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori,
considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno
nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva
more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca
sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il
mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei
provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.
Art. 155-quinquies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). - Il giudice, valutate le
circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il
pagamento di un assegno periodico.