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Legge n° 54 del 2006 sull'affidamento condiviso dei figli
di Stato italiano
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Art. 4.
Disposizioni finali
Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione
giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia
già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può
richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo 9 della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della
presente legge.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli
effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non
coniugati.