Art. 5.
Disposizione finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per
materia, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l’efficacia.
Home
- Articoli sull'Infanzia e l'Adolescenza
Legge n° 54 del 2006 sull'affidamento condiviso dei figli
di Stato italiano
pag. 8 di 9