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Legge n° 54 del 2006 sull'affidamento condiviso dei figli
di Stato italiano
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Note all’art. 2:
Si riporta il testo dell’art. 708 del codice di procedura civile in vigore dal 1° marzo 2006, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 708 (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente). - All’udienza di
comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente,
tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi
difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse
della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione
davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare,
sentiti il ricorrente ed il suo difensore.
Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte
d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine
perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.».
Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell’art. 708 del codice di procedura civile, in vigore
fino al 28 febbraio 2006, come modificato dalla presente legge:
«Art. 708 (Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente). - Il presidente deve sentire i
coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio,
dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei
coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione delle parti
davanti a questo.
Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte
d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine
perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.
Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l’ordinanza del presidente può essere revocata o
modificata dal giudice istruttore a norma dell’art. 177.».
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