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Commento alla 54 del 2006

di Laura Nissolino Avv.

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Pertanto il venir meno degli impegni presi fa scattare una serie di provvedimenti, dall’ammonimento al risarcimento per danni, alla sanzione amministrativa, che è quella che è di solito più temuta perché è fino a 5.000 euro e deve essere versata in favore della cassa ammende. Rimangono poi inalterate le sanzioni penali nel caso di inadempimento all’ordine del giudice o di violazione dell’obbligo di contribuzione. Sul punto pochi sono stati i provvedimenti dei vari Tribunali che hanno irrogato una sanzione: il Tribunale di Catania invece è stato anche piuttosto solerte perché già nel luglio del 2006 ha ammonito il genitore inadempiente che aveva posto in essere comportamenti ostruzionistici nei confronti dell’altro genitore. Oltre alle sanzioni la norma avrebbe dovuto prevedere delle garanzie. Invece non ha individuato alcun soggetto – se non il giudice in via generale - che possa garantire l’effettivo rispetto del principio dell’interesse morale e materiale dei figli. In realtà tutti coloro che fanno parte del procedimento dovrebbero tendere a tutelare i minori, oltre al giudice, il pubblico ministero, tutti i consulenti di cui questi organi usufruiscono nel corso del procedimento, ma ovviamente l’interesse maggiore deve essere quello dei genitori. In passato si è parlato di istituire “l’avvocato del minore.” Io credo che se i genitori riflettessero sulla nota affermazione secondo cui …il matrimonio finisce,ma genitori si rimane per sempre allora saprebbero che sono proprio loro i primi a dover garantire l’interesse non solo materiale ma principalmente morale dei figli. Avvocato Laura Nissolino
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