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Commento alla 54 del 2006
di Laura Nissolino Avv.
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Come ho già detto, inoltre, la conflittualità non è considerata
una preclusione sull’ammissibilità dell’affido condiviso: in tal caso la straordinaria amministrazione
sarà gestita congiuntamente dai genitori,mentre l’ordinaria ripartita tra loro. In questo senso il
Tribunale di Ascoli Piceno ha ratificato la possibilità di affidare i figli in via congiunta anche in
caso di elevatissima conflittualità, dando delle indicazioni precise sulla collocazione prevalente del
minore. In questa sentenza c’è una previsione che in linea generale non è condivisa dalla attuale
giurisprudenza: la sospensione totale dei contatti tra nonni materni e nipote. Si tratta di una
eccezione, infatti, come dopo vedremo più specificamente, in realtà la normativa del 2006 prevede
l’esatto contrario, cioè prevede l’obbligo per i genitori di far proseguire i rapporti del minore con
tutto il nucleo familiare dell’altro coniuge e garantire così una continuità nei rapporti parentali.
Sullo stesso tema il Tribunale di Trento ha ritenuto irrilevante la forte conflittualità dei coniugi e ha
disposto l’affido condiviso con l’esercizio separato della potestà per le questioni di ordinaria
amministrazione, all’uopo allegando un progetto e quindi individuando quali fossero le questioni
per le quali doveva intervenire un genitore piuttosto che l’altro. Sulla stessa materia la Corte
d’Appello di Napoli, in un caso in cui è stato documentato che in tal modo si sarebbe garantito
l’interesse del minore, ha disposto l’affido esclusivo della figlia minorenne alla madre e ha sospeso
gli incontri fra la minore e in padre non affidatario. Si tratta come dicevo di un caso eccezionale.
In ordine al contributo al mantenimento dei figli da parte dei genitori,la normativa vigente prevede
che ognuno dei coniugi provveda in relazione ad una serie di parametri ed al tempo che
materialmente dedica ai figli. In tal senso è stato introdotto il concetto di “assegno perequativo” che
è un modo per realizzare il principio di proporzionalità nell’attività di entrambi i genitori: l’assenza
di un genitore in misura prolungata rispetto all’altro ovviamente giustifica un contributo al
mantenimento più elevato. La determinazione degli importi dovuti può avvenire anche attraverso
l’indagine della Guardia di Finanza; questo è un altro elemento nuovo della normativa. Infatti anche
la normativa precedente prevedeva la possibilità di tali indagini,ma in questo caso l’indagine si
applica automaticamente in caso di dubbio sull’effettivo reddito percepito.