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- Articoli sulla Psicologia Giuridica
Commento alla 54 del 2006
di Laura Nissolino Avv.
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Il Tribunale di
Catania,intervenuto su un caso in cui la situazione patrimoniale non era chiara, ha riconosciuto la
conflittualità tra i coniugi ed ha comunque disposto l’affido condiviso e ha tenuto conto nel valutare
le risorse economiche dei genitori anche dei beni fittiziamente intestati dal marito in favore di
prestanomi. La norma ci dà delle indicazioni precise su come quantificare l’assegno perequativo: si
deve tener conto delle esigenze del figlio al momento in cui i genitori si separano; si deve tener
conto del tenore di vita che il figlio ha goduto durante il periodo di convivenza tra i genitori; si deve
tener conto dei tempi di permanenza che questo minore ha presso un genitore e l’altro – e qui può
supplire quell’assegno perequativo di cui ho già detto –. Infine, si deve tenere conto delle risorse
economiche che ogni genitore ha e anche, e questo è un elemento innovativo specialmente per le
donne che non lavorano al di fuori del contesto familiare, della valenza economica dei compiti
domestici e di cura assunti da ciascun genitore: è un rilievo che per la prima volta viene sottolineato
in maniera espressa, di fatto anche in precedenza i giudici ne tenevano conto, ma con questa
normativa la valutazione deve essere fatta anche in relazione a tale parametro in maniera precisa.
Sull’argomento i Tribunali di merito hanno ritenuto che:
Catania nell’aprile del 2006 ha chiarito che la circostanza di essere molto impegnato sul lavoro
costituisca, di fatto, un ostacolo alla normale contribuzione in via “diretta” del figlio e quindi che il
genitore debba supplire alla propria assenza con una contribuzione “indiretta”, l’assegno
perequativo. Per quel che attiene all’assegnazione della casa coniugale orientativamente la norma è
rimasta la stessa, viene ovviamente assegnata al genitore presso il quale il figlio è collocato
prevalentemente ed il giudice deve tenere conto della sua valenza. La novità sul punto è data dal
fatto che se il genitore assegnatario della casa inizia una nuova convivenza con altra persona la casa
coniugale, se in comproprietà o di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, debba essere restituita.
Tale intervento ha smorzato molti conflitti. Altra novità introdotta dalla norma è la possibilità che
l’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non autonomo gli sia versato direttamente,
infatti: Salvo diversa determinazione, il giudice dispone che l’assegno sia versato direttamente
all’avente diritto. C’è stata una serie di contestazioni su chi fosse l’avente diritto nel caso in cui il
figliomaggiorenne fosse convivente con uno dei due genitori e l’altro fosse tenuto a contribuire al
mantenimento. La maggior parte dei Tribunali si sono espressi nel ritenere che entrambi, in realtà,
abbiano diritto al mantenimento: sia il genitore con cui il figlio convive, per tutte quelle somme che
anticipa mensilmente per le necessità del giovane e, ovviamente, il figlio per le proprie necessità.