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Commento alla 54 del 2006

di Laura Nissolino Avv.

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Il Tribunale di Catania,intervenuto su un caso in cui la situazione patrimoniale non era chiara, ha riconosciuto la conflittualità tra i coniugi ed ha comunque disposto l’affido condiviso e ha tenuto conto nel valutare le risorse economiche dei genitori anche dei beni fittiziamente intestati dal marito in favore di prestanomi. La norma ci dà delle indicazioni precise su come quantificare l’assegno perequativo: si deve tener conto delle esigenze del figlio al momento in cui i genitori si separano; si deve tener conto del tenore di vita che il figlio ha goduto durante il periodo di convivenza tra i genitori; si deve tener conto dei tempi di permanenza che questo minore ha presso un genitore e l’altro – e qui può supplire quell’assegno perequativo di cui ho già detto –. Infine, si deve tenere conto delle risorse economiche che ogni genitore ha e anche, e questo è un elemento innovativo specialmente per le donne che non lavorano al di fuori del contesto familiare, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore: è un rilievo che per la prima volta viene sottolineato in maniera espressa, di fatto anche in precedenza i giudici ne tenevano conto, ma con questa normativa la valutazione deve essere fatta anche in relazione a tale parametro in maniera precisa. Sull’argomento i Tribunali di merito hanno ritenuto che: Catania nell’aprile del 2006 ha chiarito che la circostanza di essere molto impegnato sul lavoro costituisca, di fatto, un ostacolo alla normale contribuzione in via “diretta” del figlio e quindi che il genitore debba supplire alla propria assenza con una contribuzione “indiretta”, l’assegno perequativo. Per quel che attiene all’assegnazione della casa coniugale orientativamente la norma è rimasta la stessa, viene ovviamente assegnata al genitore presso il quale il figlio è collocato prevalentemente ed il giudice deve tenere conto della sua valenza. La novità sul punto è data dal fatto che se il genitore assegnatario della casa inizia una nuova convivenza con altra persona la casa coniugale, se in comproprietà o di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, debba essere restituita. Tale intervento ha smorzato molti conflitti. Altra novità introdotta dalla norma è la possibilità che l’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non autonomo gli sia versato direttamente, infatti: Salvo diversa determinazione, il giudice dispone che l’assegno sia versato direttamente all’avente diritto. C’è stata una serie di contestazioni su chi fosse l’avente diritto nel caso in cui il figliomaggiorenne fosse convivente con uno dei due genitori e l’altro fosse tenuto a contribuire al mantenimento. La maggior parte dei Tribunali si sono espressi nel ritenere che entrambi, in realtà, abbiano diritto al mantenimento: sia il genitore con cui il figlio convive, per tutte quelle somme che anticipa mensilmente per le necessità del giovane e, ovviamente, il figlio per le proprie necessità.