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- Articoli sulla Psicologia Giuridica
Commento alla 54 del 2006
di Laura Nissolino Avv.
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In
questo senso il Tribunale di Bologna ha disposto che il versamento dell’assegno periodico fosse
dato direttamente nelle mani delle figlie maggiorenni. Anche il Tribunale di Messina ha emesso
analogo provvedimento,ammettendo con una novità ulteriore rispetto alla normativa precedente –
che escludeva che nell’ambito di procedure giudiziarie riguardanti la coppia potessero intervenire
terzi, ancorché figli – la legittimazione in giudizio del figlio maggiorenne. Andrebbe analizzato
quale tipo di intervento per adesione sia ammissibile: autonomo o ad adiuvandum?
Altro elemento di natura sociale introdotto dalla norma è quella che regola il diritto al
mantenimento per il figlio portatore di handicap, al quale è stata riconosciuta analoga tutela di
quella prevista per il figlio minorenne. In ordine al diritto dei figli di mantenere rapporti con
entrambi i rami genitoriali, la norma detta una regola di salvaguardia. Non risolta appare invece
l’inversa questione volta a riconoscere un diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti. Il
Tribunale di Bologna nel maggio del 2006 ha ritenuto inammissibile il ricorso dei nonni paterni che
chiedevano di regolamentare i rapporti con il nipote negando l’esistenza di un loro corrispettivo
diritto.
Per quel che riguarda la procedura correlata alla esecuzione della norma di cui parliamo – senza
soffermarci in maniera specifica – va rilevata la carenza di indicazioni sulle modalità di ascolto del
minore.
La norma ci dà un’indicazione “temporale” sul figlio minore limitando la possibilità dell’ascolto per
il minore infra-dodicenne, ovvero più giovane purché con capacità di discernimento, ma nulla ci
dice sulle eventuali modalità protette o meno in cui tale ascolto deve essere effettuato.
Altro punto dolente è quello che ha previsto l’onere per il Giudice di indicare ai coniugi nel corso
dell’udienza presidenziale la possibilità di usufruire della mediazione familiare. Anche in questo
caso però non sono state individuate le modalità. Di certo la fase della mediazione costituisce un
momento di interruzione del procedimento. Sulla naturale applicazione della normativa ai figli nati
al di fuori del matrimonio non ci sono dubbi. Al contrario questi sono sorti sulla competenza del
Tribunale ordinario o del Tribunale per i minorenni a decidere sul punto. Questo conflitto ha fatto sì
che nell’arco del 2006 vari Tribunale si siano ritenuti incompetenti o competenti sulla materia con
evidenti problematiche per i ricorrenti.