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Commento alla 54 del 2006

di Laura Nissolino Avv.

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In questo senso il Tribunale di Bologna ha disposto che il versamento dell’assegno periodico fosse dato direttamente nelle mani delle figlie maggiorenni. Anche il Tribunale di Messina ha emesso analogo provvedimento,ammettendo con una novità ulteriore rispetto alla normativa precedente – che escludeva che nell’ambito di procedure giudiziarie riguardanti la coppia potessero intervenire terzi, ancorché figli – la legittimazione in giudizio del figlio maggiorenne. Andrebbe analizzato quale tipo di intervento per adesione sia ammissibile: autonomo o ad adiuvandum? Altro elemento di natura sociale introdotto dalla norma è quella che regola il diritto al mantenimento per il figlio portatore di handicap, al quale è stata riconosciuta analoga tutela di quella prevista per il figlio minorenne. In ordine al diritto dei figli di mantenere rapporti con entrambi i rami genitoriali, la norma detta una regola di salvaguardia. Non risolta appare invece l’inversa questione volta a riconoscere un diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti. Il Tribunale di Bologna nel maggio del 2006 ha ritenuto inammissibile il ricorso dei nonni paterni che chiedevano di regolamentare i rapporti con il nipote negando l’esistenza di un loro corrispettivo diritto. Per quel che riguarda la procedura correlata alla esecuzione della norma di cui parliamo – senza soffermarci in maniera specifica – va rilevata la carenza di indicazioni sulle modalità di ascolto del minore. La norma ci dà un’indicazione “temporale” sul figlio minore limitando la possibilità dell’ascolto per il minore infra-dodicenne, ovvero più giovane purché con capacità di discernimento, ma nulla ci dice sulle eventuali modalità protette o meno in cui tale ascolto deve essere effettuato. Altro punto dolente è quello che ha previsto l’onere per il Giudice di indicare ai coniugi nel corso dell’udienza presidenziale la possibilità di usufruire della mediazione familiare. Anche in questo caso però non sono state individuate le modalità. Di certo la fase della mediazione costituisce un momento di interruzione del procedimento. Sulla naturale applicazione della normativa ai figli nati al di fuori del matrimonio non ci sono dubbi. Al contrario questi sono sorti sulla competenza del Tribunale ordinario o del Tribunale per i minorenni a decidere sul punto. Questo conflitto ha fatto sì che nell’arco del 2006 vari Tribunale si siano ritenuti incompetenti o competenti sulla materia con evidenti problematiche per i ricorrenti.