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Commento alla 54 del 2006
di Laura Nissolino Avv.
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In particolare il Tribunale per i minorenni di Milano con un
provvedimento del maggio 2006 si è dichiarato incompetente in favore del Tribunale ordinario; nel
giugno sempre a Milano il Tribunale ordinario si è dichiarato ugualmente incompetente in favore
del Tribunale per i minorenni. E’ stato quindi necessario interpellare sul conflitto di competenza
sorto la Corte di Cassazione. Anche a Catania è emersa la stessa problematica ed è stata risolta in
favore del Tribunale per i minorenni. Analoga soluzione ha adottato Varese. La Suprema Corte ha
confermato questo orientamento e con una sentenza recentissima del 3 aprile 2007 ha ripartito le
competenze stabilendo che è vero che la norma ha previsto uguale garanzie per entrambi i figli,
quelli nati all’interno del matrimonio e quelli naturali, ma nulla ha modificato sulla competenza dei
due Tribunali già individuati, quello ordinario per le coppie coniugate e quello per i minorenni per
quelle conviventi. La vera novità della disciplina in esame è quella che riguarda le sanzioni: per la
prima volta al giudice è data la possibilità di irrogare delle sanzioni al genitore inadempiente e ciò a
conferma della volontà di considerare l’affido condiviso come un obbligo, un impegno che il
genitore si assume.