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Commento alla 54 del 2006

di Laura Nissolino Avv.

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In particolare il Tribunale per i minorenni di Milano con un provvedimento del maggio 2006 si è dichiarato incompetente in favore del Tribunale ordinario; nel giugno sempre a Milano il Tribunale ordinario si è dichiarato ugualmente incompetente in favore del Tribunale per i minorenni. E’ stato quindi necessario interpellare sul conflitto di competenza sorto la Corte di Cassazione. Anche a Catania è emersa la stessa problematica ed è stata risolta in favore del Tribunale per i minorenni. Analoga soluzione ha adottato Varese. La Suprema Corte ha confermato questo orientamento e con una sentenza recentissima del 3 aprile 2007 ha ripartito le competenze stabilendo che è vero che la norma ha previsto uguale garanzie per entrambi i figli, quelli nati all’interno del matrimonio e quelli naturali, ma nulla ha modificato sulla competenza dei due Tribunali già individuati, quello ordinario per le coppie coniugate e quello per i minorenni per quelle conviventi. La vera novità della disciplina in esame è quella che riguarda le sanzioni: per la prima volta al giudice è data la possibilità di irrogare delle sanzioni al genitore inadempiente e ciò a conferma della volontà di considerare l’affido condiviso come un obbligo, un impegno che il genitore si assume.