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- Articoli sulla Psicologia Giuridica
La sindrome da alienazione genitoriale
di Guglielmo Gullotta
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2. Aspetti legislativi e ripercussioni sul minore
C'è da scommettere che per la sua pregnanza l’utilizzazione di questa sindrome avrà fortuna nelle aule giudiziarie, anche perché l’Italia si rifà alla Convenzione Europea sui Diritti dei Minori del Consiglio d’Europa. Questo documento imporrà ai magistrati di ascoltare i minorenni in tutte le procedure familiari giudiziarie che li coinvolgono, in particolare nel caso di separazione e divorzio dei genitori, mentre l’art. 12 delle Nazioni Unite parlava di " possibilità * di essere ascoltati". Il minore dovrà essere informato di tutto ciò che lo riguarda, avrà il diritto di esprimere il suo parere e conoscere le possibili conseguenze delle sue opinioni. Eserciterà queste facoltà da solo o tramite qualcuno che lo rappresenta "in considerazione anche della sua età e della sua capacità di comprensione dei fatti". In Italia la legge sulla separazione del 1970, modificata nel 1987, lascia al magistrato la possibilità di ascoltare il minorenne solo "qualora fosse assolutamente necessario anche in considerazione della sua età" (art. 4 c. 8). Insomma il minore non viene quasi mai sentito, se non in presenza di una perizia di carattere psicologico per cui egli viene ascoltato da un assistente sociale o da uno psicologo, ma il suo parere non ha assolutamente valore giuridico. Con le recenti novità legislative, il bambino non è più solamente oggetto della separazione e del divorzio, ma diventa soggetto attivo potendo esprimere un parere circa le cause del conflitto familiare e soprattutto sulla persona con cui preferirebbe stare.